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Documenti necessari per
certificare la cittadinanza italiana "jure sanguinis" (a partire, cioč,
da un familiare italiano in linea retta: bisnonno, nonno, padre, ecc.)
1)
Documenti
richiesti all’interessato:
a) Compilare il formulario fornito dalla Cancelleria Consolare
dell’Ambasciata;
b) Fotocopia della Carta di Identitą Civile;
c) Certificato de Residenza;
d) Certificato di Nascita ¹;
e) Atto di Matrimonio ¹;
f) Certificato di Nascita del coniuge;
g) Nel caso di divorzio, č necessaria la sentenza definitiva in copia
conforme al originale, legalizzata dal Ministero di Giustizia e Lavoro, e dal
Ministero degli Affari Esteri, tradotta in italiano da un traduttore ufficiale. In
caso di divorzio in un altro Paese, si presenterą la sentenza rilasciata dal
Giudice corrispondente, tradotta in italiano e legalizzata
dall’Autoritą Consolare italiana del Paese;
h) Atto di Nascita d’ogni figlio minore di 18 anni.
2)
Documenti
relativi agli ascendenti italiani:
a) "Estratto per riassunto del Registro degli Atti di Nascita" da
richiedere al Comune italiano di nascita dell’ascendente (o altro
documento equivalente);
b) Certificazione dalla quale risulti se egli scelse o meno un’altra
cittadinanza, rilasciata dal Potere Giudiziale e legalizzata dal Ministero di
Giustizia e Lavoro, il Ministero di Affari Esteri, e tradotta in italiano da
un traduttore ufficiale. In
caso di residenti in un altro Paese, la suddetta certificazione sarą
rilasciata dalle Autoritą di quest’ultimo, e tradotta al italiano e
legalizzata dall’Autoritą Consolare italiana del paese;
c) Atto di Matrimonio ¹ (se
questo non sia avvenuto in Italia);
d) Certificato di Nascita del coniuge;
e) Eventuale atto di decesso ¹.
3)
Documenti
relativi alle generazioni intermedie decesse:
a) Certificato di Nascita ¹;
b) Atto di Matrimonio ¹;
c) Certificato di Nascita del coniuge;
d) Atto di decesso ¹.
Osservazioni: Per
via maschile la cittadinanza si trasmette senza limite di generazione, invece
per via femminile si trasmette soltanto a partire dal 01.01.1948.
TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI IN DUE
ESEMPLARI: UN ORIGINALE E UNA FOTOCOPIA
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¹ Sarą
accettata soltanto la copia conforme all’originale dell’Atto
corrispondente al “Registro Civil” paraguaiano, legalizzata dal
Ministero di Giustizia e Lavoro, dal Ministero di Affari Esteri, tradotta in
italiano da un traduttore ufficiale. Nel caso di atto di un altro Paese, la
suddetta copia conforme sarą rilasciata dalle Autoritą di quest’ultimo,
tradotta in italiano e legalizzata dalle Autoritą Consolari italiane del
Paese.
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