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Documenti necessari per certificare la cittadinanza italiana "jure sanguinis" (a partire, cioč, da un familiare italiano in linea retta: bisnonno, nonno, padre, ecc.)

 

1)    Documenti richiesti all’interessato:
a) Compilare il formulario fornito dalla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata;
b) Fotocopia della Carta di Identitą Civile;
c) Certificato de Residenza;
d) Certificato di Nascita
¹;
e) Atto di Matrimonio
¹;
f) Certificato di Nascita del coniuge;
g) Nel caso di divorzio, č necessaria la sentenza definitiva in copia conforme al originale, legalizzata dal Ministero di Giustizia e Lavoro, e dal Ministero degli Affari Esteri, tradotta in italiano da un
traduttore ufficiale. In caso di divorzio in un altro Paese, si presenterą la sentenza rilasciata dal Giudice corrispondente, tradotta in italiano e legalizzata dall’Autoritą Consolare italiana del Paese;
h) Atto di Nascita d’ogni figlio minore di 18 anni.

 

2)    Documenti relativi agli ascendenti italiani:
a) "Estratto per riassunto del Registro degli Atti di Nascita" da richiedere al Comune italiano di nascita dell’ascendente (o altro documento equivalente);
b) Certificazione dalla quale risulti se egli scelse o meno un’altra cittadinanza, rilasciata dal Potere Giudiziale e legalizzata dal Ministero di Giustizia e Lavoro, il Ministero di Affari Esteri, e tradotta in italiano da un
traduttore ufficiale. In caso di residenti in un altro Paese, la suddetta certificazione sarą rilasciata dalle Autoritą di quest’ultimo, e tradotta al italiano e legalizzata dall’Autoritą Consolare italiana del paese;
c) Atto di Matrimonio
¹ (se questo non sia avvenuto in Italia);
d) Certificato di Nascita del coniuge;
e) Eventuale atto di decesso
¹.

 

3)    Documenti relativi alle generazioni intermedie decesse:
a) Certificato di Nascita
¹; 
b) Atto di Matrimonio
¹; 
c) Certificato di Nascita del coniuge;
d) Atto di decesso
¹.

 

Osservazioni: Per via maschile la cittadinanza si trasmette senza limite di generazione, invece per via femminile si trasmette soltanto a partire dal 01.01.1948.

 

TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI IN DUE ESEMPLARI: UN ORIGINALE E UNA FOTOCOPIA

 

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¹  Sarą accettata soltanto la copia conforme all’originale dell’Atto corrispondente al “Registro Civil” paraguaiano, legalizzata dal Ministero di Giustizia e Lavoro, dal Ministero di Affari Esteri, tradotta in italiano da un traduttore ufficiale. Nel caso di atto di un altro Paese, la suddetta copia conforme sarą rilasciata dalle Autoritą di quest’ultimo, tradotta in italiano e legalizzata dalle Autoritą Consolari italiane del Paese.